Fondazione Assolombarda
Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle sue finalità.
È Fondatore l’Associazione Industriale Lombarda dei territori di Milano, Lodi, Monza e Brianza, in forma abbreviata Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi.
Sono organi della Fondazione:
I membri degli organi statutari non ricevono alcun compenso per la loro carica, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri. Il Presidente pro-tempore del Fondatore, nel determinare il numero dei Consiglieri, nomina la minoranza degli amministratori mentre il Consiglio di Presidenza del Fondatore nomina la maggioranza, acquisito il parere del Presidente. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per quattro esercizi e, dunque, sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio dalla loro nomina; i Consiglieri possono essere confermati, salvo revoca, prima della scadenza del mandato, da parte del soggetto che li ha nominati. In caso di cessazione anticipata della carica per qualsivoglia ragione, si procede alla sostituzione entro trenta giorni dall’avvenuta cessazione nel rispetto dei poteri di nomina sopra definiti. Il Consigliere così nominato rimane in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio, anche in via permanente, personalità che possano apportare un contributo significativo ai lavori della Fondazione; gli invitati partecipano alle riunioni con funzione consultiva e senza diritto di voto. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per gestire la Fondazione. In particolare:
Il Presidente della Fondazione è il Presidente pro-tempore del Fondatore o altra persona dal medesimo nominata. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nomina e revoca avvocati. Il Presidente della Fondazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito nello svolgimento dei compiti e nella conduzione della Fondazione, a tutti gli effetti di legge e statuto, da un Consigliere individuato stabilmente dal Presidente stesso.
È Direttore Generale della Fondazione il Direttore Generale pro tempore del Fondatore. Il Direttore Generale provvede alla gestione operativa della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza in conformità ai piani, ai progetti e alle linee di bilancio deliberati dal Consiglio di Amministrazione e alle indicazioni del Presidente della Fondazione. In particolare, il Direttore Generale:
Il Direttore Generale può ricevere procure dal Consiglio di Amministrazione per il compimento di particolari categorie di atti. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Direttore Generale può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, messo a disposizione dal Fondatore, secondo le norme del proprio ordinamento. Il Direttore Generale può altresì delegare compiti organizzativi e/o gestionali; in tal caso il conferimento degli incarichi è disposto dal Consiglio di Amministrazione.
Il controllo contabile può essere esercitato da un Collegio dei Revisori legali dei Conti o da un Revisore unico, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione. La nomina dei Revisori o del Revisore unico compete a Confindustria Lombardia, ad eccezione del primo Revisore nominato dal Fondatore in sede di costituzione. Il Collegio dei Revisori legali dei Conti è composto da tre membri, uno dei quali riveste la funzione di Presidente e deve essere iscritto nel registro dei Revisori legali. Nel caso in cui venga nominato il Revisore unico, lo stesso deve essere iscritto nel medesimo registro. Il Collegio dei Revisori legali dei conti/Revisore unico resta in carica per quattro esercizi e, dunque, sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio dalla nomina. Tutti i Revisori possono essere riconfermati. I Revisori legali dei Conti nominati nel corso del quadriennio, in sostituzione di eventuali membri decaduti dalla carica per qualsiasi ragione, durano in carica fino all’insediamento del nuovo Collegio/Revisore unico. I Revisori legali dei Conti possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Il Collegio/Revisore unico accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Deve far constatare il risultato delle operazioni compiute e delle deliberazioni adottate mediante apposito verbale.
In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione, ad altri enti senza scopo di lucro che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, per la durata e nella composizione, determinati in sede di atto costitutivo, anche se in deroga alle norme del presente statuto.